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Regolamento Fondo regionale per la tutela della professionalità
delle imprese artigiane e dei loro dipendenti
Art. 1 Disposizioni generali
1 Il presente regolamento contiene le norme per il
funzionamento del Fondo regionale per la tutela della professionalitą
delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito in applicazione
dell’Accordo Interconfederale del 21.07.88 e regionale del 10.03.93 e in
applicazione degli Accordi regionali del 15.02.97 del 13.12.99 e
01.10.2004 e del 14/04/2009 e dell’Accordo Interconfederale Nazionale del
21/11/2008. Sono inoltre recepiti gli AA.II. del 22 gennaio 2009 in
materia di riforma degli assetti contrattuali, del 23 luglio 2009
applicativo dell’Intesa di cui alla A.I. del 21/11/2008 sul sistema degli
assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della Bilateralitą
nell’artigianato, del 28 settembre 2009 per la semplificazione dei CCNL
dell’artigianato e sui settori scoperti.
2 Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a
tutti gli iscritti al Fondo: sia in qualitą di imprese che di lavoratori
dipendenti a cui sono indirizzati le prestazioni del presente regolamento.
Art.2
Cause di intervento del Fondo
1 Il Fondo provvede ad erogare provvidenze per il sostegno
al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia
dell’occupazione e del patrimonio di professionalitą.
2 Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze a favore
delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne
lo sviluppo.
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