Regolamento Fondo regionale per la tutela della professionalità
delle imprese artigiane e dei loro dipendenti

Art. 1
Disposizioni generali
1  Il presente regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo regionale per la tutela della professionalitą delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, costituito in applicazione dell’Accordo Interconfederale del 21.07.88 e regionale del 10.03.93 e in applicazione degli Accordi regionali del 15.02.97 del 13.12.99 e 01.10.2004 e del 14/04/2009 e dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 21/11/2008.
Sono inoltre recepiti gli AA.II. del 22 gennaio 2009 in materia di riforma degli assetti contrattuali, del 23 luglio 2009 applicativo dell’Intesa di cui alla A.I. del 21/11/2008 sul sistema degli assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della Bilateralitą nell’artigianato, del 28 settembre 2009 per la semplificazione dei CCNL dell’artigianato e sui settori scoperti.
2   Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli iscritti al Fondo: sia in qualitą di imprese che di lavoratori dipendenti a cui sono indirizzati le prestazioni del presente regolamento.

Art.2
Cause di intervento del Fondo
1  Il Fondo provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di professionalitą.
2  Il Fondo provvede inoltre ad erogare provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.

 

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