Contributo spese funerarie
Contributo:
- € 500,00 una contributo;
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Il Fondo eroga un contributo a favore dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari, per le spese funerarie sostenute a fronte decesso dei genitori del lavoratore anche non conviventi, dei figli conviventi, del coniuge o convivente di fatto e/o da unione civile.
Il contributo è spettante anche nel caso di decesso dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari aventi diritto, sarà erogato all’erede che abbia sostenuto direttamente la spesa funeraria, previa presentazione della documentazione comprovante la qualità di erede e l’avvenuto pagamento.
Misura della prestazione
Il contributo riconosciuto è :
- Verrà riconosciuto un contributo di € 500,00;
Procedure
Per accedere al contributo i datori di lavoro, i collaboratori familiari o l’erede dovranno inoltrare la domanda e la relativa documentazione per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, allegando certificato di morte, lo stato di famiglia e/o estratto di nascita del richiedente nel caso di genitori non conviventi, copia della fattura e dei pagamenti tracciabili, documentazione attestante la qualità di erede, in caso di domanda presentata dall’erede del datore di lavoro o del collaboratore familiare avente diritto.
Tempistica
Per accedere al contributo i datori di lavoro, i collaboratori familiari o l’erede dovranno presentare l’istanza entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e non oltre un anno dall’evento funesto.
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Documentazione:
- MOD.I19.W – Contributo spese funerarie;
- Copia della fattura e dei pagamenti tracciabili;
- Copia certificato di morte;
- Copia stato di famiglia e/o estratto di nascita del richiedente (nel caso di genitori non conviventi)
- Documentazione attestante la qualità di erede, in caso di domanda presentata dall’erede del datore di lavoro o del collaboratore familiare avente diritto.
La domanda dovrà essere presentata per via telematica attraverso gli sportelli territoriali entro 6 mesi dalla data di emissione della fattura e non oltre un anno dall’evento funesto.

