Calamità naturali
Contributo:
- 40,00 € per giornata di mancata retribuzione
- La durata non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell’arco di 12 mesi (anno mobile)
La prestazione può essere richiesta solo dopo avere usufruito della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali
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Nel caso del verificarsi di calamità naturali che coinvolgano i territori, il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e a suo insindacabile giudizio, può deliberare di concedere il contributo a favore dei lavoratori, anche in deroga al requisito di completa regolarità contributiva previsto dall’attuale regolamento, solo dopo la fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali.
Misura della prestazione
Le prestazioni spettano dal primo giorno di sospensione dal lavoro successivo alla fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali. La durata non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell’arco di 12 mesi (anno mobile). Le prestazioni saranno erogate direttamente ai lavoratori interessati. L’importo della prestazione da erogare è di € 40,00 per giornata di mancata retribuzione.
Procedure
Il lavoratore potrà presentare la pratica per via telematica attraverso gli sportelli territoriali allegando copia della denuncia di danno trasmessa dall’impresa alle Autorità competenti. Il Consiglio Direttivo deciderà in modo insindacabile sulla conformità degli eventi denunciati alle finalità dell’intervento.
Tempistica
La domanda deve essere presentata entro 180 gg. dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale.
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Documentazione:
- L.01 – Eventi eccezionali (ver.3.00)
- I.01.1 – Eventi eccezionali (ver.3.00)
- Copia della denuncia o autocertificazione ove prevista
- Copia documento di riconoscimento del lavoratore
- Copia codice fiscale del lavoratore
La pratica va presentata per via telematica attraverso gli sportelli territoriali.
Entro e non oltre 180 gg. dalla dichiarazione dell’evento