L01 – Eventi eccezionali

Eventi eccezionali e calamità naturali

Contributo:

  • € 40,00 per giornata di mancata retribuzione
  • Durata massima 30 giorni lavorativi nell’arco di 12 mesi (anno mobile)
  • La prestazione può essere richiesta solo dopo avere usufruito della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali.

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    Il Fondo provvede ad erogare prestazioni per il sostegno dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee dell’attività causate da eventi di carattere eccezionale, non prevedibili, derivati da fattori esterni all’impresa (es. incendio, danneggiamenti della struttura per cause esterne), solo dopo avere usufruito della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali. Gli eventi, per dar luogo all’indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale dell’attività produttiva dell’impresa interessata. Per le imprese installatrici di impianti e, più in generale, per quelle imprese che esercitano normalmente la propria attività presso terzi, l’intervento dell’Ente è ammissibile anche quando gli eventi di cui sopra si verifichino nei luoghi e nelle aziende presso le quali l’impresa presta la propria opera, causandone la sospensione delle attività.

    Misura della prestazione
    Le prestazioni spettano dal primo giorno di sospensione dal lavoro successivo alla fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) o da altri Istituti previdenziali e la durata non può essere superiore a 30 giorni lavorativi nell’arco di 12 mesi (anno mobile). Le prestazioni saranno erogate direttamente ai lavoratori interessati. L’importo della prestazione da erogare è di € 40,00 per giornata di mancata retribuzione.

    Procedure
    Le imprese entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra devono presentare copia della denuncia ove prevista o autocertificazione.

    Tempistica
    Il lavoratore potrà presentare la pratica per via telematica attraverso gli sportelli territoriali entro 180 gg. dalla dichiarazione dell’evento.

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    Documentazione:

    • MOD.L.01 – Eventi eccezionali (ver.3.00)
    • MOD.I.01.1 – Eventi eccezionali (ver.3.00)
    • Copia della denuncia o autocertificazione ove prevista
    • Copia documento di riconoscimento del lavoratore
    • Copia codice fiscale del lavoratore

    La pratica va presentata per via telematica attraverso gli sportelli territoriali.

    Entro e non oltre 180 gg. dalla dichiarazione dell’evento